+Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato
---+Preamble: 1
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---+Articolo 5 Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I, delle disposizioni dell'atto di
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Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato

Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 26 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(2) Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.

(4) GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22.

(5) GU n. L 91 del 18. 4. 1972, pag. 13.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (88/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 69 e 70, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato;

considerando che gli Stati membri devono poter adottare le misure necessarie per regolare la liquidità bancaria e che tali misure debbono essere limitate a tale obiettivo;

considerando che gli Stati membri devono poter adottare, qualora sia necessario, misure che impediscano, provvisoriamente e nel quadro di procedure comunitarie appropriate, movimenti di capitali a breve termine che, anche in assenza di sensibili divergenze tra i fattori economici fondamentali, provocherebbero gravi perturbazioni nella conduzione della loro politica monetaria e valutaria;

considerando che, a fini di trasparenza, è opportuno indicare il campo d'applicazione, in base al dispositivo stabilito dalla presente direttiva, delle misure transitorie adottate a beneficio del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dall'atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali;

considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono differire, in virtù rispettivamente degli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985, la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali, in deroga agli obblighi della prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE (4); che la direttiva 86/566/CEE prevede del pari l'applicazione di un regime transitorio a beneficio di questi due Stati membri per quanto riguarda gli obblighi di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che è opportuno che questi due Stati membri possano differire, per un periodo analogo e per le stesse ragioni economiche, l'applicazione dei nuovi obblighi di liberalizzazione risultanti dalla presente direttiva;

considerando che la Repubblica ellenica e l'Irlanda si trovano a far fronte, pur in misura diversa, ad una situazione difficile della loro bilancia dei pagamenti ed al vincolo di un debito estero elevato; che una liberalizzazione immediata e totale dei movimenti di capitali in questi due Stati membri renderebbe più difficile il proseguimento delle iniziative da essi intraprese per migliorare le loro posizioni sui mercati esteri e per rafforzare la capacità di adattamento del loro sistema finanziario alle esigenze di un mercato finanziario integrato nella Comunità; che è opportuno, conformemente all'articolo 8 C del trattato, accordare a questi due Stati membri dei termini supplementari, adeguati alla loro situazione specifica, per l'applicazione degli obblighi della presente direttiva;

considerando che la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali potrebbe, in alcuni Stati membri e soprattutto nelle zone di frontiera, comportare difficoltà nel mercato delle residenze secondarie; che pertanto la legislazione nazionale esistente che disciplina detti acquisti non dovrebbe subire le ripercussioni dell'applicazione della presente direttiva;

considerando che conviene utilizzare il termine posto per l'applicazione della presente direttiva affinché la Commissione possa presentare proposte volte a sopprimere o ad attenuare i rischi di distorsioni, di evasione e di frode fiscale connessi con la diversità dei regimi fiscali nazionali ed il Consiglio possa deliberare su tali proposte;

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 1 del trattato, la Comunità deve procurare di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione nel settore dei movimenti di capitale tra i suoi residenti e quelli dei paesi terzi;

considerando che movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza provenienti o a destinazione dei paesi terzi possono perturbare gravemente la situazione monetaria o finanziaria degli Stati membri o provocare gravi tensioni sui mercati dei cambi; che tali sviluppi possono risultare pregiudizievoli alla coesione del sistema monetario europeo, al corretto funzionamento del mercato interno e alla graduale realizzazione dell'unione economica e monetaria; che occorre pertanto creare le condizioni richieste per un'azione concertata degli Stati membri, qualora essa risultasse necessaria;

considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 72/156/CEE del Consiglio del 21 marzo 1972, per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione degli effetti indesiderabili degli stessi sulla liquidità interna (5); che pertanto la direttiva 72/156/CEE deve essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Articolo 2

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione, il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori delle Banche centrali, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, in merito alle misure di regolazione della liquidità bancaria che hanno un effetto specifico sulle operazioni in capitale effettuate dagli istituti di credito con non residenti.

Le suddette misure devono essere limitate a quanto è necessario ai fini della regolazione monetaria interna. Il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali esprimono dei pareri in merito destinati alla Commissione.

Articolo 3
Articolo 4

Articolo 4

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari, o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica.

L'applicazione di queste misure e procedure non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali operati conformemente alle disposizioni del diritto comunitario.

Articolo 5 Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I, delle disposizioni dell'atto di

Articolo 5

Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I, delle disposizioni dell'atto di

adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali va inteso come indicato nell'allegato III.

Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8

Articolo 8

Il Comitato monetario esamina, almeno una volta all'anno, la situazione in materia di libera circolazione dei capitali quale risulta dall'applicazione della presente direttiva. L'esame riguarda le misure di regolamentazione interna del credito e dei mercati finanziari e monetari che possono avere un'incidenza specifica sui movimenti internazionali di capitali e su tutti gli altri elementi della presente direttiva. Il Comitato riferisce alla Commissione in merito alle conclusioni di tale esame.

Articolo 9

Articolo 9

La prima direttiva dell'11 maggio 1960 e la direttiva 72/156/CEE sono abrogate con effetto al 1° luglio 1990.

Articolo 10

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito