2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio dei servizi di gioco d'azzardo valutando:
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a)
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le minacce e le vulnerabilità che i servizi di gioco d'azzardo presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione;
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b)
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i rischi connessi all'entità delle operazioni e ai metodi di pagamento utilizzati;
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c)
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l'area geografica in cui sono gestiti i servizi di gioco d'azzardo, comprese la dimensione transfrontaliera e l'accessibilità da altri Stati membri o da paesi terzi.
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Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.