+Articolo 4 2

Articolo 4 2

2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio dei servizi di gioco d'azzardo valutando:

a)

le minacce e le vulnerabilità che i servizi di gioco d'azzardo presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione;

b)

i rischi connessi all'entità delle operazioni e ai metodi di pagamento utilizzati;

c)

l'area geografica in cui sono gestiti i servizi di gioco d'azzardo, comprese la dimensione transfrontaliera e l'accessibilità da altri Stati membri o da paesi terzi.

Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito