1. I soggetti obbligati adottano misure adeguate, proporzionate alla natura della loro attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, nonché i rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, tenendo conto almeno:
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a)
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delle variabili di rischio di cui all'allegato I e dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III;
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b)
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dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;
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c)
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dei risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640, nonché di qualsiasi pertinente valutazione del rischio specifica per settore svolta dagli Stati membri;
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d)
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delle pertinenti informazioni pubblicate da enti di normazione internazionali in materia di AML/CFT o, a livello dell'Unione, delle pertinenti pubblicazioni della Commissione o dell'AMLA;
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e)
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delle informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo fornite dalle autorità competenti;
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f)
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delle informazioni sulla clientela.
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Prima del lancio di nuovi prodotti, servizi o pratiche commerciali, compreso l'uso di nuovi canali di distribuzione e di tecnologie nuove o in evoluzione, in relazione a prodotti e servizi nuovi o già esistenti o prima dell'avvio della prestazione di servizi o prodotti esistenti a un nuovo segmento di clientela o in un una nuova area geografica, i soggetti obbligati identificano e valutano, in particolare, i connessi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottano misure adeguate per gestire e mitigare tali rischi.