3. Le politiche, le procedure e i controlli relativi alla condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1 impongono ai soggetti obbligati all'interno del gruppo di scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia pertinente ai fini dell'adeguata verifica della clientela e della gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni all'interno del gruppo riguarda in particolare l'identità e le caratteristiche del cliente, i suoi titolari effettivi o la persona per conto della quale agisce il cliente, la natura e lo scopo del rapporto d'affari e delle operazioni occasionali e i sospetti, corredati di analisi sottostanti e segnalati alla FIU a norma dell'articolo 69 salvo diversa istruzione di quest'ultima, che i fondi provengano da attività criminose o siano connessi al finanziamento del terrorismo.
Le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo non impediscono ai soggetti all'interno di un gruppo che non siano soggetti obbligati di fornire informazioni a soggetti obbligati all'interno dello stesso gruppo, qualora tale condivisione sia pertinente per tali soggetti obbligati ai fini della conformità agli obblighi di cui al presente regolamento.
Le imprese madri mettono in atto politiche, procedure e controlli a livello di gruppo per garantire che le informazioni scambiate a norma del primo e del secondo comma siano soggette a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni, anche per impedirne la divulgazione.