+Articolo 20 2

Articolo 20 2

2.   I soggetti obbligati determinano la portata delle misure di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi individuale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del cliente e del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale e prendendo in considerazione la valutazione del rischio per l'intera attività effettuata dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 10, le variabili relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'allegato I e i fattori di rischio di cui agli allegati II e III.

Qualora identifichino un maggiore rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate di adeguata verifica in conformità della sezione 4 del presente capo. Qualora siano individuate situazioni a basso rischio, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate di adeguata verifica in conformità della sezione 3 del presente capo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito