+Articolo 21 3

Articolo 21 3

3.   Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare all'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle decisioni adottate e le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le informazioni in possesso del soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica della clientela è riesaminata a norma dell'articolo 26.

L'obbligo di conservare le registrazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle situazioni in cui i soggetti obbligati rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari o applicare misure alternative ai sensi del paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito