3. Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare all'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle decisioni adottate e le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le informazioni in possesso del soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica della clientela è riesaminata a norma dell'articolo 26.
L'obbligo di conservare le registrazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle situazioni in cui i soggetti obbligati rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari o applicare misure alternative ai sensi del paragrafo 1.