1. Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 20, paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di segnalare, in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 69.
La cessazione di un rapporto d'affari a norma del primo comma del presente paragrafo non vieta di ricevere i fondi definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dovuti al soggetto obbligato.
Se il soggetto obbligato ha il dovere di proteggere i beni del proprio cliente, la cessazione del rapporto d'affari non si intende come un obbligo di cessione dei beni del cliente.
Nel caso dei contratti di assicurazione sulla vita, i soggetti obbligati, se necessario come misura alternativa alla cessazione del rapporto d'affari, si astengono dall'effettuare operazioni per il cliente, compresi i pagamenti ai beneficiari, fino a quando non siano rispettate le misure di adeguata verifica della clientela di cui all''articolo 20, paragrafo 1.