3. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati riesaminano e, se del caso, aggiornano le informazioni relative al cliente qualora:
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a)
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intervenga un cambiamento nelle circostanze pertinenti di un cliente;
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b)
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il soggetto obbligato abbia l'obbligo giuridico, nel corso dell'anno civile in questione, di contattare il cliente allo scopo di riesaminare qualsiasi informazione pertinente ai titolari effettivi o di conformarsi alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (42);
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c)
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vengano a conoscenza di un fatto pertinente che riguarda il cliente.
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