+Articolo 26 3

Articolo 26 3

3.   Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati riesaminano e, se del caso, aggiornano le informazioni relative al cliente qualora:

a)

intervenga un cambiamento nelle circostanze pertinenti di un cliente;

b)

il soggetto obbligato abbia l'obbligo giuridico, nel corso dell'anno civile in questione, di contattare il cliente allo scopo di riesaminare qualsiasi informazione pertinente ai titolari effettivi o di conformarsi alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (42);

c)

vengano a conoscenza di un fatto pertinente che riguarda il cliente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito