+Articolo 30 2

Articolo 30 2

2.   Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora:

a)

siano state individuate carenze di conformità nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;

b)

siano state individuate carenze di conformità nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per quanto riguarda la risposta ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione.

Tali atti delegati sono adottati entro venti giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a) o b) del primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito