+Articolo 31 9

Articolo 31 9

9.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, la metodologia per l'identificazione dei paesi terzi a norma del presente articolo. Tale atto di esecuzione stabilisce in particolare:

a)

le modalità di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2;

b)

la procedura di interazione con il paese terzo oggetto di valutazione;

c)

la procedura di coinvolgimento degli Stati membri e dell'AMLA nell'identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito