9. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, la metodologia per l'identificazione dei paesi terzi a norma del presente articolo. Tale atto di esecuzione stabilisce in particolare:
|
a)
|
le modalità di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2;
|
|
b)
|
la procedura di interazione con il paese terzo oggetto di valutazione;
|
|
c)
|
la procedura di coinvolgimento degli Stati membri e dell'AMLA nell'identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione.
|
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.