2. Qualora, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1640, gli Stati membri identifichino categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dei settori in cui operano, ne informano la Commissione. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione valuta se i rischi associati a tali categorie di soggetti giuridici siano pertinenti per il mercato interno e, qualora concluda che una soglia inferiore è appropriata per mitigare tali rischi, adotta atti delegati in conformità dell'articolo 85 per modificare il presente regolamento individuando:
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a)
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le categorie di società che sono associate a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per le quali si applica una soglia inferiore;
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La soglia inferiore di cui al primo comma non supera il 15 % della partecipazione nella società, a meno che la Commissione non concluda, sulla base del rischio, che sarebbe più proporzionata una soglia più elevata, la quale in ogni caso è fissata a meno del 25 %.