+Articolo 52 Titolarità effettiva attraverso una partecipazione
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Articolo 52 Titolarità effettiva attraverso una partecipazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 52 1
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1. Ai fini dell'articolo 51, primo comma, lettera a), per «partecipazione nella società» si intende la proprietà diretta o indiretta di almeno il 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione. La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichi l'articolo 54.
Ai fini della valutazione dell'esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà.
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Articolo 52 2
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2. Qualora, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1640, gli Stati membri identifichino categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dei settori in cui operano, ne informano la Commissione. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione valuta se i rischi associati a tali categorie di soggetti giuridici siano pertinenti per il mercato interno e, qualora concluda che una soglia inferiore è appropriata per mitigare tali rischi, adotta atti delegati in conformità dell'articolo 85 per modificare il presente regolamento individuando:
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a)
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le categorie di società che sono associate a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per le quali si applica una soglia inferiore;
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La soglia inferiore di cui al primo comma non supera il 15 % della partecipazione nella società, a meno che la Commissione non concluda, sulla base del rischio, che sarebbe più proporzionata una soglia più elevata, la quale in ogni caso è fissata a meno del 25 %.
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Articolo 52 3
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3. La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al paragrafo 2 per garantire che individui le pertinenti categorie di società associate a situazioni ad alto rischio e che le relative soglie siano commisurate a tali rischi.
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Articolo 52 4
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4. Nel caso di soggetti giuridici diversi dalle società per i quali, tenuto conto della loro forma e struttura, non è opportuno o possibile calcolare la proprietà, i titolari effettivi sono le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, il soggetto giuridico con altri mezzi, a norma dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 57.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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