+Articolo 53 2
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Articolo 53 2
2. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni seguenti:
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a)
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«controllo del soggetto giuridico»: la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico;
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b)
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«controllo indiretto di un soggetto giuridico»: il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura;
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c)
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«controllo attraverso una partecipazione nella società»: la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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