+Articolo 53 Titolarità effettiva attraverso il controllo
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Articolo 53 Titolarità effettiva attraverso il controllo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 53 1

1.   Il controllo su una società o un altro soggetto giuridico è esercitato attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

Articolo 53 2

2.   Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«controllo del soggetto giuridico»: la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico;

b)

«controllo indiretto di un soggetto giuridico»: il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura;

c)

«controllo attraverso una partecipazione nella società»: la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.

Articolo 53 3

3.   Il controllo del soggetto giuridico con altri mezzi comprende comunque la possibilità di esercitare:

a)

nel caso di una società, la maggioranza dei diritti di voto nella società, sia essa condivisa o meno da \persone che agiscono di concerto;

b)

il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del comitato o dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari analoghi del soggetto giuridico;

c)

i pertinenti diritti di veto o di decisione connessi alla quota della società;

d)

le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico.

Articolo 53 4

4.   In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 3, il controllo del soggetto giuridico può essere esercitato con altri mezzi. A seconda della situazione particolare del soggetto giuridico e della sua struttura, tali altri mezzi di controllo possono comprendere:

a)

accordi formali o informali con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;

b)

rapporti tra familiari;

c)

il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

Ai fini del presente paragrafo, «accordo formale di nomina fiduciaria»: un contratto, o un accordo equivalente, tra un fiduciante e un fiduciario, in cui il fiduciante è una persona giuridica o una persona fisica che incarica il fiduciario di agire per suo conto in una determinata veste, anche in qualità di amministratore o azionista o costituente, e il fiduciario è una persona giuridica o una persona fisica incaricata dal fiduciante di agire per suo conto;

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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