+Articolo 63 2

Articolo 63 2

2.   Un soggetto giuridico, senza indebito ritardo dopo la sua creazione, comunica le informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale. Qualsiasi modifica delle informazioni è comunicata al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il soggetto giuridico verifica periodicamente di detenere informazioni aggiornate sulla sua titolarità effettiva. Come minimo, tale verifica è effettuata con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici, come la presentazione del bilancio.

I titolari effettivi di un soggetto giuridico nonché i soggetti giuridici e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente che fanno parte dell'assetto proprietario o di controllo del soggetto giuridico, forniscono a tale soggetto giuridico I tutte le informazioni necessarie affinché il soggetto giuridico rispettino gli obblighi stabiliti dal presente capo o rispondano a eventuali richieste di informazioni supplementari ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito