+Articolo 65 a)

Articolo 65 a)

alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che:

i)

il controllo sulla società sia esercitato esclusivamente dalla persona fisica con i diritti di voto;

ii)

nessun altro soggetto giuridico o nessun altro istituto giuridico faccia parte dell'assetto proprietario o di controllo della società; e

iii)

per i soggetti giuridici stranieri di cui all'articolo 67 siano previsti dalle norme internazionali obblighi equivalenti a quelli di cui ai punti i) e ii) del presente punto;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito