+Articolo 65 Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici
---+Articolo 65 a)
---+Articolo 65 b)
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Articolo 65 Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici
Gli articoli 63 e 64 non si applicano:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 65 a)
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alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che:
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i)
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il controllo sulla società sia esercitato esclusivamente dalla persona fisica con i diritti di voto;
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ii)
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nessun altro soggetto giuridico o nessun altro istituto giuridico faccia parte dell'assetto proprietario o di controllo della società; e
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iii)
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per i soggetti giuridici stranieri di cui all'articolo 67 siano previsti dalle norme internazionali obblighi equivalenti a quelli di cui ai punti i) e ii) del presente punto;
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Articolo 65 b)
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agli organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).
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,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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