+Articolo 65 Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici
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---+Articolo 65 b)

Articolo 65 Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici

Gli articoli 63 e 64 non si applicano:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 65 a)

alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che:

i)

il controllo sulla società sia esercitato esclusivamente dalla persona fisica con i diritti di voto;

ii)

nessun altro soggetto giuridico o nessun altro istituto giuridico faccia parte dell'assetto proprietario o di controllo della società; e

iii)

per i soggetti giuridici stranieri di cui all'articolo 67 siano previsti dalle norme internazionali obblighi equivalenti a quelli di cui ai punti i) e ii) del presente punto;

Articolo 65 b)

agli organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito