8. Qualora le attività di un partenariato per la condivisione delle informazioni consentano di sapere, sospettare o avere motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati che hanno individuato i sospetti in relazione alle attività dei loro clienti possono designare fra loro l'incaricato di trasmettere una segnalazione alla FIU a norma del paragrafo 1, lettera a). La segnalazione recherà almeno il nome e le informazioni di contatto di tutti i soggetti obbligati che hanno partecipato alle attività all'origine della stessa.
Se i soggetti obbligati di cui al primo comma sono stabiliti in più Stati membri, le informazioni sono segnalate a ciascuna FIU pertinente. A tal fine, i soggetti obbligati provvedono affinché la segnalazione sia effettuata da un soggetto obbligato nel territorio degli Stati membri in cui la FIU è ubicata.
Qualora decidano di non avvalersi della possibilità di presentare un'unica segnalazione alla FIU a norma del primo comma, i soggetti obbligati includono nella loro segnalazione un riferimento al fatto che a destare il sospetto siano state le attività di un partenariato per la condivisione delle informazioni.