2. I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono su un cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
L'esenzione di cui al primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:
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a)
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sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;
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b)
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forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o
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c)
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sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.
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