3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione può avvenire tra soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo o tra tali soggetti e le loro succursali e filiazioni stabilite in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 16, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui al presente regolamento.