6. I soggetti obbligati che partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni definiscono le politiche e le procedure per la condivisione delle informazioni nelle loro politiche e procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9. Tali politiche e procedure devono:
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a)
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specificare la valutazione da effettuare per determinare la portata delle informazioni da condividere e, se pertinente per la natura delle informazioni o le garanzie giudiziarie applicabili, prevedere un accesso differenziato o limitato alle informazioni per i membri del partenariato;
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b)
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descrivere i ruoli e le responsabilità delle parti nel partenariato per la condivisione delle informazioni;
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c)
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individuare le valutazioni del rischio di cui il soggetto obbligato terrà conto per determinare le situazioni ad alto rischio in cui le informazioni possono essere condivise.
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Le politiche e le procedure interne di cui al primo comma devono essere stabilite prima della partecipazione a un partenariato per la condivisione delle informazioni.