+Articolo 75 6

Articolo 75 6

6.   I soggetti obbligati che partecipano a partenariati per la condivisione delle informazioni definiscono le politiche e le procedure per la condivisione delle informazioni nelle loro politiche e procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9. Tali politiche e procedure devono:

a)

specificare la valutazione da effettuare per determinare la portata delle informazioni da condividere e, se pertinente per la natura delle informazioni o le garanzie giudiziarie applicabili, prevedere un accesso differenziato o limitato alle informazioni per i membri del partenariato;

b)

descrivere i ruoli e le responsabilità delle parti nel partenariato per la condivisione delle informazioni;

c)

individuare le valutazioni del rischio di cui il soggetto obbligato terrà conto per determinare le situazioni ad alto rischio in cui le informazioni possono essere condivise.

Le politiche e le procedure interne di cui al primo comma devono essere stabilite prima della partecipazione a un partenariato per la condivisione delle informazioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito