2. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 a condizione che:
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a)
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essi informino i loro clienti o potenziali clienti che tali categorie di dati possono essere trattate al fine di conformarsi agli obblighi del presente regolamento;
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b)
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i dati provengano da fonti affidabili, siano accurati e aggiornati;
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c)
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essi non adottino decisioni che diano luogo a risultati distorti e discriminatori sulla base di tali dati;
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d)
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essi adottino misure che garantiscono un elevato livello di sicurezza a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in termini di riservatezza.
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