3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto d'affari o dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale, o dalla data del rifiuto di instaurare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale. Fatti salvi i periodi di conservazione dei dati raccolti ai fini di altri atti di diritto dell'Unione o del diritto nazionale in conformità del regolamento (UE) 2016/679, i soggetti obbligati cancellano i dati personali alla scadenza di tale periodo di cinque anni.
Le autorità competenti possono prescrivere, caso per caso, l'ulteriore conservazione delle informazioni di cui al primo comma, a condizione che tale conservazione sia necessaria a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale periodo di conservazione supplementare non eccede i cinque anni.