3. Per l’inflizione delle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni dell’EDIB e dei criteri non esaustivi seguenti:
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a)
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la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione;
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b)
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eventuali azioni intraprese dall’autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;
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c)
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eventuali violazioni commesse in precedenza dall’autore della violazione;
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d)
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i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall’autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile;
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e)
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eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;
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f)
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il fatturato annuo nell’Unione nell’esercizio precedente dell’autore della violazione.
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