1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell’Unione. Esso si applica anche ai trasferimenti di cripto-attività, compresi i trasferimenti di cripto-attività eseguiti per mezzo di cripto-ATM, se il prestatore di servizi per le cripto-attività o il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario ha la sede legale nell’Unione.