+Articolo 11 2

Articolo 11 2

2.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:

a)

in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;

b)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b);

c)

in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito