+Articolo 11 2
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Articolo 11 2
2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:
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a)
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in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;
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b)
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in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b);
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c)
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in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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