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+Articolo 38 3) |
Articolo 38 3)all’articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Entro il 30 dicembre 2024, l’ABE emana orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività devono tenere conto quando avviano rapporti d’affari o effettuano operazioni in cripto-attività. 6. L’ABE chiarisce, in particolare, in che modo i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto dei fattori di rischio elencati nell’allegato III, anche quando effettuano operazioni con persone ed entità non contemplate dalla presente direttiva. A tal fine, l’ABE presta particolare attenzione ai prodotti, alle operazioni e alle tecnologie che hanno il potenziale di favorire l’anonimato, quali portafogli privacy, mixer o tumbler. Qualora siano individuate situazioni di rischio più elevato, gli orientamenti di cui al paragrafo 5 includono misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati prendono in considerazione per attenuare tali rischi, compresa l’adozione di procedure adeguate per individuare l’origine o la destinazione delle cripto-attività.» 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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