+Articolo 6 2

Articolo 6 2

2.   Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente tiene conto di tutti gli aspetti seguenti:

a)

l’adeguatezza e la coerenza delle misure correttive e di riparazione attuate dalle entità finanziarie ai fini dell’attenuazione dei rischi individuati nelle raccomandazioni;

b)

la valutazione effettuata dall’autorità di sorveglianza capofila del rispetto, da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC, delle misure e delle azioni incluse nella relazione qualora abbia un impatto sull’esposizione delle entità finanziarie che rientrano nel suo ambito di competenza ai rischi individuati nelle raccomandazioni;

c)

il parere di qualsiasi altra autorità competente che sia stata consultata conformemente all’articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554;

d)

se l’autorità di sorveglianza capofila ha ritenuto che le azioni e i rimedi attuati dal fornitore terzo critico di servizi TIC erano adeguati per attenuare l’esposizione delle entità finanziarie che rientrano nel suo ambito di competenza ai rischi individuati nelle raccomandazioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito