+Articolo 6 2
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Articolo 6 2
2. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente tiene conto di tutti gli aspetti seguenti:
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a)
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l’adeguatezza e la coerenza delle misure correttive e di riparazione attuate dalle entità finanziarie ai fini dell’attenuazione dei rischi individuati nelle raccomandazioni;
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b)
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la valutazione effettuata dall’autorità di sorveglianza capofila del rispetto, da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC, delle misure e delle azioni incluse nella relazione qualora abbia un impatto sull’esposizione delle entità finanziarie che rientrano nel suo ambito di competenza ai rischi individuati nelle raccomandazioni;
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c)
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il parere di qualsiasi altra autorità competente che sia stata consultata conformemente all’articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554;
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d)
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se l’autorità di sorveglianza capofila ha ritenuto che le azioni e i rimedi attuati dal fornitore terzo critico di servizi TIC erano adeguati per attenuare l’esposizione delle entità finanziarie che rientrano nel suo ambito di competenza ai rischi individuati nelle raccomandazioni.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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