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+Articolo 5 1 |
Articolo 5 11. I membri del gruppo di esaminatori congiunto svolgono i rispettivi compiti individuati nel piano di sorveglianza individuale annuale con la competenza, la cura e la diligenza dovute, in maniera imparziale e conformemente alle istruzioni del coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila di cui all’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2554. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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