2. Il team di controllo registra la documentazione fornita dai soggetti incaricati dello svolgimento dei test e dai soggetti che forniscono analisi delle minacce per dimostrare la conformità con il paragrafo 1, lettere da a) a f).
In circostanze eccezionali, le entità finanziarie possono avvalersi di soggetti incaricati dello svolgimento dei test esterni e di soggetti che forniscono analisi delle minacce che non soddisfano uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), a condizione che tali entità finanziarie adottino misure adeguate per attenuare i rischi connessi alla mancata conformità con tali punti e registrino tali misure.