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+Articolo 16 4 |
Articolo 16 44. Qualora un’entità finanziaria intenda condurre un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che potrebbe coinvolgere entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, la rispettiva autorità competente per il TLPT contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT congiunto che le riguardi a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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