+Articolo 16 4

Articolo 16 4

4.   Qualora un’entità finanziaria intenda condurre un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che potrebbe coinvolgere entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, la rispettiva autorità competente per il TLPT contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT congiunto che le riguardi a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito