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+Articolo 16 6 |
Articolo 16 66. Se, in relazione a un’entità finanziaria che ha l’obbligo di svolgere un TLPT, la rispettiva autorità competente per il TLPT è diversa dalla rispettiva autorità competente di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, tali autorità condividono tutte le informazioni pertinenti riguardanti tutte le questioni relative al TLPT ai fini dello svolgimento del TLPT o dell’esercizio delle loro funzioni conformemente a detto regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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