+REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1773 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Profilo di rischio complessivo e complessità
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---+Articolo 2 Applicazione a livello di gruppo
---+Articolo 3 Meccanismi di governance
------+Articolo 3 1
------+Articolo 3 2
------+Articolo 3 3
------+Articolo 3 4
------+Articolo 3 5
------+Articolo 3 6
------+Articolo 3 7
------+Articolo 3 8
---+Articolo 4 Fasi principali del ciclo di vita degli accordi contrattuali
------+Articolo 4 a)
------+Articolo 4 b)
------+Articolo 4 c)
------+Articolo 4 d)
------+Articolo 4 e)
------+Articolo 4 f)
---+Articolo 5 Valutazione dei rischi ex ante
------+Articolo 5 1
------+Articolo 5 2
---+Articolo 6 Dovuta diligenza
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
------+Articolo 6 3
------+Articolo 6 4
---+Articolo 7 Conflitti di interessi
------+Articolo 7 1
------+Articolo 7 2
---+Articolo 8 Clausole contrattuali
------+Articolo 8 1
------+Articolo 8 2
------+Articolo 8 3
------+Articolo 8 4
---+Articolo 9 Monitoraggio degli accordi contrattuali
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
------+Articolo 9 3
------+Articolo 9 4
---+Articolo 10 Uscita dagli accordi contrattuali e risoluzione degli stessi
------+Articolo 10 a)
------+Articolo 10 b)
------+Articolo 10 c)
------+Articolo 10 2
---+Articolo 11 Entrata in vigore
English - European Union - Financial Industry - DORA -

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1773 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1773 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario istituito dal regolamento (UE) 2022/2554 prevede che le entità finanziarie stabiliscano alcuni principi fondamentali per la gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, che sono di particolare importanza quando le entità finanziarie ricorrono a fornitori terzi di servizi TIC a supporto delle loro funzioni essenziali o importanti.

(2)

Le entità finanziarie, nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, sono tenute ad adottare, e a riesaminare periodicamente, una strategia per i rischi informatici derivanti da terzi. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, tale strategia deve includere una politica per l’utilizzo dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi. Essa si applica su base individuale e, se del caso, su base subconsolidata e consolidata.

(3)

Le entità finanziarie variano notevolmente per dimensioni, struttura e organizzazione interna nonché per la natura e la complessità delle loro attività e operazioni. È necessario tenere conto di tale diversità, imponendo al contempo taluni requisiti normativi fondamentali che siano adeguati a tutte le entità finanziarie che elaborano la politica relativa agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC («la politica»), e garantire che tali requisiti siano applicati in modo proporzionato.

(4)

Nel caso in cui le entità finanziarie appartengano a un gruppo, l’impresa madre responsabile della redazione del bilancio consolidato o subconsolidato per il gruppo dovrebbe quindi garantire che la politica sia applicata in modo uniforme e coerente all’interno del gruppo.

(5)

Nell’applicazione della politica è opportuno che i fornitori intragruppo di servizi TIC, compresi quelli interamente o collettivamente di proprietà di entità finanziarie nell’ambito dello stesso sistema di tutela istituzionale, siano considerati fornitori terzi di servizi TIC. I rischi posti dai fornitori intragruppo di servizi TIC possono essere diversi, ma le prescrizioni loro applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 sono le stesse. In modo analogo, la politica dovrebbe applicarsi ai subappaltatori che forniscono servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di essi a fornitori terzi di servizi TIC, laddove esista una catena di fornitori terzi di servizi TIC.

(6)

La responsabilità finale dell’organo di gestione nell’affrontare i rischi informatici di un’entità finanziaria è un principio guida applicabile anche all’utilizzo di fornitori terzi di servizi TIC. Tale responsabilità dovrebbe tradursi nel costante coinvolgimento dell’organo di gestione nel controllo e nel monitoraggio della gestione dei rischi informatici, anche attraverso l’adozione e il riesame, almeno una volta all’anno, della politica.

(7)

Per garantire un’adeguata segnalazione all’organo di gestione la politica dovrebbe specificare e individuare chiaramente le responsabilità interne per l’approvazione, la gestione, il controllo e la documentazione degli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC («accordi contrattuali»), compresi i servizi TIC prestati nell’ambito degli accordi contrattuali di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554.

(8)

Al fine di tenere conto di tutti i possibili rischi che possono sorgere quando si concludono contratti per la fornitura di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, la struttura della politica dovrebbe seguire tutti i passaggi di ciascuna fase principale del ciclo di vita degli accordi contrattuali con fornitori terzi.

(9)

Per attenuare i rischi individuati la politica dovrebbe specificare la pianificazione degli accordi contrattuali, compresi la valutazione dei rischi, la dovuta diligenza e il processo di approvazione di nuovi accordi contrattuali o di modifiche sostanziali di tali accordi. Al fine di gestire i rischi che potrebbero insorgere prima di stipulare un accordo contrattuale con un fornitore terzo di servizi TIC, la politica dovrebbe specificare un processo adeguato e proporzionato per selezionare i potenziali fornitori terzi di servizi TIC e valutarne l’idoneità e prescrivere che l’entità finanziaria prenda in considerazione un elenco non esaustivo di elementi che i fornitori terzi di servizi TIC dovrebbero presentare. L’elenco dovrebbe includere elementi relativi alla reputazione commerciale dei fornitori di servizi, alle loro risorse finanziarie, umane e tecniche, alla loro sicurezza delle informazioni, alla loro struttura organizzativa, compresa la gestione dei rischi, e ai loro controlli interni.

(10)

Per garantire una solida gestione dei rischi nella fornitura di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti da parte di fornitori terzi di servizi TIC, la politica dovrebbe contenere informazioni sull’attuazione, sul monitoraggio e sulla gestione degli accordi contrattuali, anche a livello consolidato e subconsolidato, ove applicabile. Ciò include i requisiti relativi alle clausole contrattuali sugli obblighi reciproci delle entità finanziarie e dei fornitori terzi di servizi TIC, che è opportuno definire per iscritto. Per garantire una vigilanza efficace e promuovere la resilienza in caso di cambiamenti del modello o del contesto aziendale, la politica dovrebbe garantire il diritto delle entità finanziarie o di terze parti designate e delle autorità competenti di effettuare ispezioni e accedere alle informazioni, nonché specificare ulteriormente le strategie di uscita e i processi di risoluzione.

(11)

Nella misura in cui i fornitori terzi di servizi TIC sono responsabili del trattamento dei dati personali, la politica e qualsiasi accordo contrattuale non pregiudicano e dovrebbero integrare gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come ad esempio la stipula di un contratto scritto che descriva il trattamento dei dati personali, l’obbligo di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la definizione di tutti gli altri elementi previsti da tale regolamento.

(12)

Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici delle norme proposte e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dei gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, istituiti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(13)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Articolo 1 Profilo di rischio complessivo e complessità

La politica sull’utilizzo dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC (la «politica») tiene conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria nonché della natura, della portata e degli elementi di maggiore o minore complessità dei suoi servizi, attività e operazioni, compresi gli elementi relativi a quanto segue:

Articolo 2 Applicazione a livello di gruppo

Articolo 2

Applicazione a livello di gruppo

Quando il presente regolamento si applica su base subconsolidata o consolidata, l’impresa madre responsabile della redazione del bilancio consolidato o subconsolidato del gruppo garantisce che la politica sia attuata in modo coerente in tutte le entità finanziarie che fanno parte del gruppo e sia adeguata per un’applicazione efficace del presente regolamento a tutti i livelli pertinenti del gruppo.

Articolo 3 Meccanismi di governance -
Articolo 4 Fasi principali del ciclo di vita degli accordi contrattuali

La politica specifica le prescrizioni, compresi le regole, le responsabilità e i processi, per ciascuna fase principale del ciclo di vita dell’accordo contrattuale, riguardanti almeno gli aspetti seguenti:

Articolo 5 Valutazione dei rischi ex ante -
Articolo 6 Dovuta diligenza -
Articolo 7 Conflitti di interessi -
Articolo 8 Clausole contrattuali -
Articolo 9 Monitoraggio degli accordi contrattuali -
Articolo 10 Uscita dagli accordi contrattuali e risoluzione degli stessi

La politica contiene prescrizioni per un piano di uscita documentato per ciascun accordo contrattuale e per la revisione e i test periodici del piano di uscita documentato. Nel definire il piano di uscita, si tiene conto degli aspetti seguenti:

Articolo 11 Entrata in vigore

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)   GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati