+Orientamenti dell'ABE sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile Indice (EBA/GL/2014/01)
---+Status giuridico degli orientamenti
---+Obblighi di comunicazione
---+Titolo I - Oggetto e definizioni
------+1. Remunerazione variabile che può essere attualizzata 3
------+2. Elementi compresi nel calcolo del tasso di sconto 4
------+3. Calcolo del tasso di sconto 5
------+4. Applicazione del tasso di sconto 6
---+Titolo II - Requisiti in materia di tasso di sconto per la remunerazione variabile
------+1. Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE gli enti …
------+2. I presenti orientamenti stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di …
------+3. I presenti orientamenti si applicano agli enti che optano per l'applicazione del tasso di sconto …
------+Formule per il calcolo del tasso di sconto
---------+4. Ai fini dei presenti orientamenti, il tasso di sconto è il valore per il quale viene …
---------+5. Documentation and transparency 18. Institutions should document the calculation and use of the …
---------+6. Supervisory review of the discount rate 21. When competent authorities review the remuneration …
---+Titolo III - Disposizioni finali e attuazione
---+Allegato - Esempi sulle modalità di applicazione del tasso di sconto per la remunerazione variabile
---+Esempio 1
------+Fattore relativo all'inflazione (i)
------+Fattore relativo ai titoli di Stato dell'UE (g)
------+Fattore di incentivazione per differimento a lungo termine (id)
------+Durata del periodo di attribuzione (n)
------+Importo di 20 000 EUR differito per cinque anni:
------+Importo di 10 000 EUR differito per sei anni:
------+remuneration are calculated as follows:
---+Esempio 2
------+Fattore relativo all'inflazione (i)
------+Fattore relativo ai titoli di Stato dell'UE (g)
------+Fattore di incentivazione per differimento a lungo termine (id)
------+Durata del periodo di attribuzione (n)
------+anni e con attribuzione pro rata è dato dalla somma dei sei valori seguenti:
------+deferral periods
---+Esempio 3
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English -
European Union -
Financial Industry -
Orientamenti dell'ABE sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile Indice (EBA/GL/2014/01)
Orientamenti dell'ABE sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile Indice (EBA/GL/2014/01) https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/remuneration/guidelines-applicable-notional-discount-rate-variable-remuneration – PDF
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Status giuridico degli orientamenti
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Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il “regolamento ABE”). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.
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Obblighi di comunicazione
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Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all’ABE entro il 27 maggio 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/REC/2014/01”. Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
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Titolo I - Oggetto e definizioni
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Titolo I - Oggetto e definizioni
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Titolo II - Requisiti in materia di tasso di sconto per la remunerazione variabile
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Titolo II - Requisiti in materia di tasso di sconto per la remunerazione variabile
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Titolo III - Disposizioni finali e attuazione
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22. I presenti orientamenti si applicano dal [1 o giugno 2014] per calcolare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva riconosciuta per prestazioni e servizi a partire dall'anno 2014.
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Allegato - Esempi sulle modalità di applicazione del tasso di sconto per la remunerazione variabile
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Calcolo della parte attualizzata della remunerazione variabile ("dvr") al fine di determinare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione: 𝑣𝑟 dove: 𝑑𝑣𝑟 = (1+ 𝑖 + 𝑔 + 𝑖𝑑 ) 𝑛 dvr = remunerazione variabile attualizzata; vr = remunerazione variabile cui si applica il tasso di sconto (fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che sia corrisposta in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni); i = tasso di inflazione espresso in termini percentuali; g = media UE del tasso di interesse per i titoli di Stato espressa in termini percentuali; id = fattore di incentivazione per l'utilizzo di differimento a lungo termine espresso in termini percentuali; n = numero di anni del periodo di attribuzione. La remunerazione variabile complessiva è data dalla somma della parte attualizzata della remunerazione variabile e della parte non attualizzata della remunerazione variabile.
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Esempio 1
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Ai fini dell’esempio si presuppone che lo Stato membro in questione abbia consentito agli enti di applicare un tasso di sconto fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva. Si presuppone altresì che gli azionisti dell'ente non abbiano autorizzato un rapporto massimo più elevato di quello previsto dalla direttiva 2013/36/UE. L'ente vorrebbe riconoscere a un membro del personale una remunerazione complessiva di 285 000 EUR, di cui 135 000 EUR a titolo di remunerazione fissa, e un importo potenziale di 150 000 EUR a titolo di remunerazione variabile. Il membro del personale in questione fa parte del personale più rilevante e la remunerazione presa in considerazione è stata riconosciuta per l'esercizio 2014. In questo caso, il rapporto tra la remunerazione variabile e quella fissa basato sugli importi nominali sarebbe superiore al rapporto ammissibile di 1:1. Tuttavia, dopo l'applicazione del tasso di sconto alla parte della remunerazione variabile corrisposta in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni, il rapporto diventa compatibile con l'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE, come indicato di seguito. Nell'esempio di specie, la struttura della remunerazione variabile è la seguente: - 20 000 EUR della remunerazione variabile sarebbero corrisposti in strumenti differiti per un periodo di cinque anni;
- 10 000 EUR sarebbero corrisposti in strumenti differiti per un periodo di sei anni;
- l'importo residuo della remunerazione variabile complessiva sarebbe corrisposto anticipatamente, non in strumenti o sarebbe differito per un periodo di tempo inferiore a cinque anni.
La direttiva 2013/36/UE stabilisce che almeno il 40 % della remunerazione variabile è differita su un periodo non inferiore a tre-cinque anni. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. Almeno il 50 % della remunerazione variabile deve essere corrisposto in strumenti. Tutti questi rapporti si applicano agli importi della remunerazione variabile riconosciuta al singolo membro del personale prima dell'applicazione del tasso di sconto. Questo esempio non prende in considerazione l'attribuzione pro rata. Gli importi di 20 000 EUR e di 10 000 EUR corrisposti in strumenti sono attribuiti per intero dopo cinque e sei anni rispettivamente. Partendo da una remunerazione variabile di 150 000 EUR, si sarebbe potuto attualizzare un importo massimo di 37 500 EUR (che rappresenta il 25 % della remunerazione variabile complessiva di 150 000 EUR) se corrisposto in strumenti differiti per un periodo superiore a cinque anni. Tuttavia, nell'esempio proposto, solo 30 000 EUR soddisfano entrambe le condizioni, e pertanto solo tale importo può essere attualizzato.
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Esempio 2
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Si presuppone che in uno Stato membro un ente intenda riconoscere a un membro del personale (identificato come un dipendente la cui attività ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente), che riceve 135 000 EUR di remunerazione fissa, un importo di 150 000 EUR a titolo di remunerazione variabile. Anche in questo caso valgono le stesse ipotesi formulate per l'esempio 1 riguardo al recepimento della direttiva 2013/36/UE da parte dello Stato membro ( livello massimo del 25 %), all'approvazione da parte degli azionisti di un rapporto superiore a 1:1 (non presente) e all'esercizio di riferimento (2014). La struttura della remunerazione variabile è la seguente: - il 60 % della remunerazione variabile complessiva, ossia 90 000 EUR, sarebbe differito per un periodo di sei anni e sarebbe attribuito pro rata nel corso di detto periodo;
- 37 500 EUR di tale remunerazione variabile, differita per un periodo di sei anni, sarebbero corrisposti in strumenti. Ciò comporta che ogni anno verrebbe corrisposto in strumenti un importo di 6 250 EUR.
Questo esempio prende in considerazione l'attribuzione pro rata. Il tasso di sconto può essere applicato fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che la stessa sia corrisposta in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni. Figura 1: Rappresentazione schematica dei meccanismi di differimento e dell'applicazione del tasso di sconto alla remunerazione variabile corrisposta in strumenti differiti per un periodo di sei anni e con attribuzione pro rata. p e r i o d o d i a n t i c i p a t a n A tt r i bu z i o n a tt r i e ll ’ a e d e Remunerazione ll bu z i o n e nn o n d e l a p a r t e per seianni variabile Attribuzionepro rata dellaremunerazionevariabiledifferita
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Esempio 3
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L'esempio che segue presuppone un importo di remunerazione fissa di 100 000 EUR, e mostra come calcolare l'importo massimo possibile di remunerazione variabile che potrebbe essere riconosciuto se il 25 % della remunerazione variabile fosse corrisposto in strumenti differiti per cinque anni, nell'ipotesi che l'importo sia attribuito per intero alla fine del periodo di differimento. In questo esempio si utilizzano il tasso di inflazione e il tasso di interesse per i titoli di Stato di cui all'esempio 1. Anche in questo caso valgono le stesse ipotesi formulate per l'esempio 1 riguardo al recepimento della direttiva 2013/36/UE da parte dello Stato membro (25 %), all'approvazione da parte degli azionisti di un rapporto superiore a 1:1 (non presente) e all'esercizio di riferimento (2014). Qualora lo Stato membro stabilisca tassi inferiori, è necessario modificare di conseguenza la formula sostituendo lo 0,25 con la percentuale inferiore. In questo esempio la remunerazione variabile complessiva può essere corrisposta fino ad un massimo del 100 % delle componenti fisse della remunerazione, e può essere attualizzata per una quota non superiore al 25 %, a condizione che quest’ultima sia corrisposta in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni. Si ottiene pertanto la seguente equazione: 𝑓𝑟 = (1 − 0,25) ∗𝑡𝑣𝑟 + 𝑛 fr = remunerazione fissa (1+ 𝑖 + 𝑔 + 𝑖𝑑 ) tvr = remunerazione variabile complessiva i = tasso di inflazione g = media UE del tasso di interesse per i titoli di Stato id = fattore di incentivazione per l'utilizzo di differimento a lungo termine n = durata del periodo di attribuzione Sostituendo gli importi corrispondenti considerati in questo esempio per ciascuna variabile dell’equazione sopra riportata si ottiene: 100 000= 0.75 ∗𝑡𝑣𝑟 +5 fr = 100 000 (1+0,02+0,0273+0,10) i = 2 %, fattore relativo all'inflazione g = 2,73 %, fattore relativo al tasso di interesse per i titoli di Stato id = 10 %, fattore relativo al differimento per cinque anni n = 5, durata del periodo di attribuzione Risolvendo la suddetta equazione per la tvr si ottiene: 100 000 ∗ 1,987856 𝑡𝑣𝑟 = =114 186,10 Nell'esempio precedente, la remunerazione 0,75 ∗ 1,987856+0,25 variabile massima che può essere corrisposta in caso di attualizzazione del 25 % della remunerazione variabile è pari a 114 186,10 EUR.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
Ticket collegati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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