+Titolo II - Requisiti in materia di tasso di sconto per la remunerazione variabile
---+1. Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE gli enti …
---+2. I presenti orientamenti stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di …
---+3. I presenti orientamenti si applicano agli enti che optano per l'applicazione del tasso di sconto …
---+Formule per il calcolo del tasso di sconto
------+4. Ai fini dei presenti orientamenti, il tasso di sconto è il valore per il quale viene …
------+5. Documentation and transparency 18. Institutions should document the calculation and use of the …
------+6. Supervisory review of the discount rate 21. When competent authorities review the remuneration …
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Titolo II - Requisiti in materia di tasso di sconto per la remunerazione variabile
Titolo II - Requisiti in materia di tasso di sconto per la remunerazione variabile
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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1. Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE gli enti …
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Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE1 gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra la componente fissa e quella variabile della remunerazione complessiva per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante2 ). Il rapporto massimo tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva è limitato al 100 %. Gli Stati membri possono autorizzare l'aumento del rapporto fino a un massimo del 200 %.
1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). 2 Il personale deve essere individuato mediante applicazione delle norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri di individuazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.
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2. I presenti orientamenti stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di …
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I presenti orientamenti stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di sconto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), della direttiva 2013/36/UE. Gli Stati membri possono consentire agli enti di applicare il tasso di sconto ai fini del calcolo del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che essa sia corrisposta in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni.
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3. I presenti orientamenti si applicano agli enti che optano per l'applicazione del tasso di sconto …
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I presenti orientamenti si applicano agli enti che optano per l'applicazione del tasso di sconto ai fini del calcolo del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri che hanno consentito di applicare il tasso di sconto.
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Formule per il calcolo del tasso di sconto
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1 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 = 𝑛 (1+ 𝑖 + 𝑔 + 𝑖𝑑 ) i = tasso di inflazione dello Stato membro o del paese terzo g = tasso di interesse per i titoli di Stato dell'UE, media UE id = fattore di incentivazione per l'utilizzo di differimento a lungo termine n = numero di anni del periodo di attribuzione Ulteriori spiegazioni sull'applicazione delle formule sono riportate negli esempi 1, 2 e 3 nell'allegato ai presenti orientamenti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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