+1. Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE gli enti …

1. Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE gli enti …

Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE1 gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra la componente fissa e quella variabile della remunerazione complessiva per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante2 ). Il rapporto massimo tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva è limitato al 100 %. Gli Stati membri possono autorizzare l'aumento del rapporto fino a un massimo del 200 %.


1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). 2 Il personale deve essere individuato mediante applicazione delle norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri di individuazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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