+CAPO IV TRASPARENZA DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA
---+Articolo 51 Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici
------+Articolo 51 a)
------+Articolo 51 b)
------+Articolo 51 2
---+Articolo 52 Titolarità effettiva attraverso una partecipazione
------+Articolo 52 1
------+Articolo 52 2
------+Articolo 52 3
------+Articolo 52 4
---+Articolo 53 Titolarità effettiva attraverso il controllo
------+Articolo 53 1
------+Articolo 53 2
------+Articolo 53 3
------+Articolo 53 4
---+Articolo 54 Coesistenza di partecipazione e controllo nell'assetto proprietario
------+Articolo 54 a)
------+Articolo 54 b)
---+Articolo 55 Assetti proprietari che coinvolgono istituti giuridici o soggetti giuridici affini
---+Articolo 56 Notifiche
---+Articolo 57 Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici affini ai trust espressi
------+Articolo 57 1
------+Articolo 57 2
------+Articolo 57 3
------+Articolo 57 4
---+Articolo 58 Identificazione dei titolari effettivi di trust espressi e di istituti giuridici affini
------+Articolo 58 1
------+Articolo 58 2
------+Articolo 58 3
------+Articolo 58 4
------+Articolo 58 5
---+Articolo 59 Identificazione di una classe di beneficiari
------+Articolo 59 1
------+Articolo 59 2
------+Articolo 59 3
---+Articolo 60 Identificazione dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default nei trust discrezionali
---+Articolo 61 Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo
------+Articolo 61 a)
------+Articolo 61 b)
------+Articolo 61 c)
---+Articolo 62 Informazioni sulla titolarità effettiva
------+Articolo 62 1
------+Articolo 62 2
---+Articolo 63 Obblighi dei soggetti giuridici
------+Articolo 63 1
------+Articolo 63 2
------+Articolo 63 3
------+Articolo 63 4
------+Articolo 63 5
------+Articolo 63 6
---+Articolo 64 Obblighi del trustee
------+Articolo 64 1
------+Articolo 64 2
------+Articolo 64 3
------+Articolo 64 4
------+Articolo 64 5
------+Articolo 64 6
------+Articolo 64 7
---+Articolo 65 Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici
------+Articolo 65 a)
------+Articolo 65 b)
---+Articolo 66 Obblighi dei fiduciari
---+Articolo 67 Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri
------+Articolo 67 1
------+Articolo 67 2
------+Articolo 67 3
------+Articolo 67 4
------+Articolo 67 5
------+Articolo 67 6
------+Articolo 67 7
------+Articolo 67 8
---+Articolo 68 Sanzioni
------+Articolo 68 1
------+Articolo 68 2

CAPO IV TRASPARENZA DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

CAPO IV TRASPARENZA DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 51 Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici

I titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che:

Articolo 52 Titolarità effettiva attraverso una partecipazione -
Articolo 53 Titolarità effettiva attraverso il controllo -
Articolo 54 Coesistenza di partecipazione e controllo nell'assetto proprietario

Se le società sono detenute attraverso un assetto proprietario a più livelli e, in una o più catene di tale assetto, la partecipazione e il controllo coesistono in relazione a diversi livelli della catena, i titolari effettivi sono:

Articolo 55 Assetti proprietari che coinvolgono istituti giuridici o soggetti giuridici affini

Articolo 55

Assetti proprietari che coinvolgono istituti giuridici o soggetti giuridici affini

Qualora i soggetti giuridici di cui all'articolo 57 o gli istituti giuridici detengano una partecipazione nella società, individualmente o cumulativamente, o controllino, direttamente o indirettamente, la società attraverso una partecipazione o con altri mezzi, i titolari effettivi sono le persone fisiche che sono i titolari effettivi dei soggetti giuridici di cui all'articolo 57 o degli istituti giuridici.

Articolo 56 Notifiche

Articolo 56

Notifiche

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco dei soggetti giuridici esistenti a norma del proprio diritto nazionale che hanno beneficiari effettivi identificati a norma dell'articolo 51 e dell'articolo 52, paragrafo 4. Tale notifica include le categorie specifiche di soggetti, la descrizione delle caratteristiche e, se del caso, la base giuridica ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Essa reca inoltre l'indicazione, corredata di una motivazione dettagliata dei motivi, dell'eventuale applicazione del meccanismo di cui all'articolo 63, paragrafo 4, in ragione della forma e delle strutture specifiche dei soggetti giuridici diversi dalle società.

La Commissione comunica la notifica di cui al primo paragrafo agli altri Stati membri.

Articolo 57 Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici affini ai trust espressi -
Articolo 58 Identificazione dei titolari effettivi di trust espressi e di istituti giuridici affini -
Articolo 59 Identificazione di una classe di beneficiari -
Articolo 60 Identificazione dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default nei trust discrezionali

Articolo 60

Identificazione dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default nei trust discrezionali

Nel caso di trust discrezionali, qualora i beneficiari debbano ancora essere selezionati, sono identificati i beneficiari potenziali e i beneficiari di default. I beneficiari tra i beneficiari potenziali sono titolari effettivi non appena sono selezionati in quanto tali. I beneficiari di default sono titolari effettivi quando i trustee non esercitano il loro potere discrezionale.

Se i trust discrezionali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, è individuata solo la classe dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default. Tali categorie di trust discrezionali sono notificate alla Commissione conformemente al paragrafo 3 di tale articolo.

Articolo 61 Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo

In deroga all'articolo 51, primo comma, e all'articolo 58, paragrafo 1, i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono la o le persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

Articolo 62 Informazioni sulla titolarità effettiva -
Articolo 63 Obblighi dei soggetti giuridici -
Articolo 64 Obblighi del trustee -
Articolo 65 Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici

Gli articoli 63 e 64 non si applicano:

Articolo 66 Obblighi dei fiduciari

Articolo 66

Obblighi dei fiduciari

Gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari di un soggetto giuridico mantengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sull'identità del loro fiduciante e del titolare effettivo o dei titolari effettivi del fiduciante e comunicano tali informazioni, così come il loro status, al soggetto giuridico. Il soggetto giuridico comunica tali informazioni al registro centrale.

I soggetti giuridici comunicano le informazioni di cui al primo comma anche ai soggetti obbligati quando questi applicano misure di adeguata verifica della clientela conformemente al capo III.

Articolo 67 Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri -
Articolo 68 Sanzioni -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito