+Articolo 61 Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo
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---+Articolo 61 b)
---+Articolo 61 c)

Articolo 61 Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo

In deroga all'articolo 51, primo comma, e all'articolo 58, paragrafo 1, i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono la o le persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 61 a)

detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle unità detenute nell'organismo d'investimento collettivo;

Articolo 61 b)

hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo;

Articolo 61 c)

controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito