3. Le società non possono emettere azioni al portatore e convertono tutte le azioni al portatore esistenti in azioni nominative, le accentrano ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 909/2014 o le depositano presso un ente finanziario entro il 10 luglio 2029. Tuttavia le società i cui titoli sono quotati su un mercato regolamentato o le cui azioni sono emesse come titoli detenuti presso un intermediario mediante accentramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), di tale regolamento o attraverso un'emissione diretta in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo regolamento sono autorizzate a emettere nuove azioni al portatore e a detenere quelle esistenti. Per le azioni al portatore esistenti che non sono convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2029, tutti i diritti di voto e i diritti di distribuzione connessi a tali azioni sono automaticamente sospesi fintantoché non saranno convertite, accentrate o depositate. Tutte tali azioni non convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2030 sono annullate, con conseguente diminuzione del capitale azionario pari all'importo corrispondente.
Alle società è fatto divieto di emettere certificati azionari al portatore che non siano detenuti presso un intermediario.