+Articolo 79 3

Articolo 79 3

3.   Le società non possono emettere azioni al portatore e convertono tutte le azioni al portatore esistenti in azioni nominative, le accentrano ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 909/2014 o le depositano presso un ente finanziario entro il 10 luglio 2029. Tuttavia le società i cui titoli sono quotati su un mercato regolamentato o le cui azioni sono emesse come titoli detenuti presso un intermediario mediante accentramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), di tale regolamento o attraverso un'emissione diretta in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo regolamento sono autorizzate a emettere nuove azioni al portatore e a detenere quelle esistenti. Per le azioni al portatore esistenti che non sono convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2029, tutti i diritti di voto e i diritti di distribuzione connessi a tali azioni sono automaticamente sospesi fintantoché non saranno convertite, accentrate o depositate. Tutte tali azioni non convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2030 sono annullate, con conseguente diminuzione del capitale azionario pari all'importo corrispondente.

Alle società è fatto divieto di emettere certificati azionari al portatore che non siano detenuti presso un intermediario.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito