+Articolo 36 Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
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Articolo 36 Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 36 1.
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Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1:
a)
le perdite relative all'esercizio in corso;
▼M8
b)
le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;
▼C2
c)
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura;
▼M17
d)
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (metodo IRB), la carenza in base al metodo IRB, ove applicabile, calcolata conformemente all’articolo 159;
▼C2
e)
le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale dell'ente;
f)
i propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
g)
gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
h)
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
i)
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;
▼C3
j)
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;
▼C2
k)
l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente deduce l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:
i)
partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
▼M5
ii)
posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 253;
▼C2
iii)
operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;
iv)
posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;
▼M17 —————
▼M17
vi)
esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % conformemente all’articolo 132, paragrafo 2, secondo comma.
▼C2
l)
qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite;
▼M7
m)
l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate;
▼M8
n)
per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.
▼C2
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Articolo 36 2.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative deduzioni di cui all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d). L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 36 3.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010
(
27
), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri:
a)
elementi del capitale primario di classe 1;
b)
elementi aggiuntivi di classe 1;
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 36 4.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale. L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 36 5.
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Al solo fine di calcolare l’importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate in conformità del paragrafo 1, lettera m), del presente articolo, in deroga all’articolo 47 quater e previa notifica all’autorità competente, l’importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate acquistate da un soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito è pari a zero. La deroga di cui al presente comma si applica su base individuale e, nel caso di gruppi in cui tutti gli enti possono essere considerati soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito, su base consolidata. Ai fini del presente paragrafo per «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» si intende un ente che, nell’esercizio precedente, soddisfaceva tutte le condizioni seguenti, su base sia individuale che consolidata:
a)
l’attività principale dell’ente è l’acquisto, la gestione e la ristrutturazione di esposizioni deteriorate seguendo un processo decisionale interno chiaro ed efficace attuato dal suo organo di amministrazione;
b)
il valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi non supera il 15 % delle sue attività totali;
c)
almeno il 5 % del valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi costituisce un rifinanziamento integrale o parziale, o una rettifica dei termini pertinenti, delle esposizioni deteriorate acquistate che si configura come misura di concessione in conformità dell’articolo 47 ter;
d)
il valore totale delle attività dell’ente non supera i 20 miliardi di EUR;
e)
l’ente mantiene, su base continuativa, un coefficiente netto di finanziamento stabile pari almeno al 130 %;
f)
i depositi a vista dell’ente non superano il 5 % delle passività totali dell’ente.
Se una o più delle condizioni di cui al secondo comma non sono più soddisfatte, il soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito lo notifica senza ritardo all’autorità competente. Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente paragrafo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza. L’ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito. L’ABE monitora l’attività dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito e, entro il 31 dicembre 2028, riferisce alla Commissione in merito a tale monitoraggio; se del caso, fornisce consulenza alla Commissione riguardo alla questione se le condizioni per essere considerato un «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» siano sufficientemente basate sul rischio e adeguate al fine di favorire il mercato secondario dei crediti deteriorati, e valuta se siano necessarie condizioni aggiuntive.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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