+Articolo 36 5.

Articolo 36 5.

Al solo fine di calcolare l’importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate in conformità del paragrafo 1, lettera m), del presente articolo, in deroga all’articolo 47 quater e previa notifica all’autorità competente, l’importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate acquistate da un soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito è pari a zero. La deroga di cui al presente comma si applica su base individuale e, nel caso di gruppi in cui tutti gli enti possono essere considerati soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito, su base consolidata.

Ai fini del presente paragrafo per «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» si intende un ente che, nell’esercizio precedente, soddisfaceva tutte le condizioni seguenti, su base sia individuale che consolidata:

a) 

l’attività principale dell’ente è l’acquisto, la gestione e la ristrutturazione di esposizioni deteriorate seguendo un processo decisionale interno chiaro ed efficace attuato dal suo organo di amministrazione;

b) 

il valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi non supera il 15 % delle sue attività totali;

c) 

almeno il 5 % del valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi costituisce un rifinanziamento integrale o parziale, o una rettifica dei termini pertinenti, delle esposizioni deteriorate acquistate che si configura come misura di concessione in conformità dell’articolo 47 ter;

d) 

il valore totale delle attività dell’ente non supera i 20 miliardi di EUR;

e) 

l’ente mantiene, su base continuativa, un coefficiente netto di finanziamento stabile pari almeno al 130 %;

f) 

i depositi a vista dell’ente non superano il 5 % delle passività totali dell’ente.

Se una o più delle condizioni di cui al secondo comma non sono più soddisfatte, il soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito lo notifica senza ritardo all’autorità competente. Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente paragrafo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.

L’ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito. L’ABE monitora l’attività dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito e, entro il 31 dicembre 2028, riferisce alla Commissione in merito a tale monitoraggio; se del caso, fornisce consulenza alla Commissione riguardo alla questione se le condizioni per essere considerato un «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» siano sufficientemente basate sul rischio e adeguate al fine di favorire il mercato secondario dei crediti deteriorati, e valuta se siano necessarie condizioni aggiuntive.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito