+Articolo 279 bis Delta di vigilanza
---+Articolo 279 bis 1.
---+Articolo 279 bis 2.
---+Articolo 279 bis 3.
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Articolo 279 bis Delta di vigilanza
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 279 bis 1.
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Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:
▼M17
a)
per le opzioni call e put che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano la seguente formula:
▼M8
dove:
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δ
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=
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il delta di vigilanza;
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segno
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=
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– 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata;
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|
segno
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=
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+ 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta;
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tipo
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=
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– 1 se l'operazione è un'opzione put;
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tipo
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=
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+ 1 se l'operazione è un'opzione call;
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N(x)
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=
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la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a «x»;
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P
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=
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il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo;
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K
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=
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il prezzo strike dell'opzione;
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▼C9
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T
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=
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il periodo tra la data di scadenza Texp dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, Texp è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, Texp è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e
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▼M8
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σ
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=
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la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.
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Tabella 1
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Categoria di rischio
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Strumento sottostante
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Volatilità di vigilanza
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Cambio
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Tutti
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15 %
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Credito
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Strumento single-name
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100 %
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Strumento multiple-names
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80 %
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Rischio azionario
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Strumento single-name
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120 %
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Strumento multiple-names
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75 %
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Rischio di posizione in merci
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Energia elettrica
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150 %
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Altre merci (esclusa l'energia elettrica)
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70 %
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Altri
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Tutti
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150 %
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Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:
i)
il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;
ii)
il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;
iii)
il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;
b)
per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo «nth to default», gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
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segno =
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+1 «se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione»
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-1 «se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione»
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A
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=
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il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, A = (n – 1)/k«; e
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D
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=
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il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, D = n/k;
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c)
per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:
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δ =
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+ 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,«» o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio
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– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario«, » o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio
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Articolo 279 bis 2.
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Ai fini della presente sezione, una posizione lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore di tale fattore di rischio aumenta e una posizione corta nel fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando il valore di tale fattore di rischio aumenta.
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Articolo 279 bis 3.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
▼M17
a)
in conformità degli sviluppi normativi internazionali, le formule che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule;
▼M8
b)
il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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