+Articolo 279 bis 1.

Articolo 279 bis 1.

Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:

▼M17

a) 

per le opzioni call e put che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano la seguente formula:

▼M8

image

dove:

δ

=

il delta di vigilanza;

segno

=

– 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata;

segno

=

+ 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta;

tipo

=

– 1 se l'operazione è un'opzione put;

tipo

=

+ 1 se l'operazione è un'opzione call;

N(x)

=

la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a «x»;

P

=

il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo;

K

=

il prezzo strike dell'opzione;

▼C9

T

=

il periodo tra la data di scadenza Texp dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, Texp è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, Texp è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

▼M8

σ

=

la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.



Tabella 1

Categoria di rischio

Strumento sottostante

Volatilità di vigilanza

Cambio

Tutti

15 %

Credito

Strumento single-name

100 %

Strumento multiple-names

80 %

Rischio azionario

Strumento single-name

120 %

Strumento multiple-names

75 %

Rischio di posizione in merci

Energia elettrica

150 %

Altre merci (esclusa l'energia elettrica)

70 %

Altri

Tutti

150 %

Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:

i) 

il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;

ii) 

il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;

iii) 

il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;

b) 

per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo «nth to default», gli enti utilizzano la seguente formula:

image

dove:



segno =

left accolade

+1 «se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione»

-1 «se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione»

A

=

il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, A = (n – 1)/k«; e

D

=

il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, D = n/k;

c) 

per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:



δ =

left accolade

+ 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,«» o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio

– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario«, » o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito