+Articolo 26 Orientamenti
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Articolo 26 Orientamenti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 26 1.
Al fine di agevolare l’attuazione e di assicurarne la coerenza, la Commissione pubblica orientamenti per assistere gli operatori economici nell’applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione all’agevolazione della conformità da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.
Articolo 26 2.

Qualora intenda fornire gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione affronta almeno gli aspetti seguenti:

a) 

l’ambito di applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione alle soluzioni di elaborazione dati da remoto e ai software liberi e open-source;

b) 

l’applicazione di periodi di assistenza in relazione a particolari categorie di prodotti con elementi digitali;

c) 

orientamenti destinati ai fabbricanti soggetti al presente regolamento che sono anche soggetti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione diverse dal presente regolamento o ad altri atti giuridici dell’Unione correlati;

d) 

il concetto di modifica sostanziale.

La Commissione mantiene inoltre un elenco facilmente fruibile degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

Articolo 26 3.
Nell’elaborare gli orientamenti a norma del presente articolo, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito