1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare.
Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere un trasferimento di fondi, si renda conto che i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 6, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, in funzione della valutazione del rischio:
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a)
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rifiuta il trasferimento; o
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b)
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richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima di effettuare l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, oppure successivamente.
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