+Articolo 28 5

Articolo 28 5

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all’articolo 29, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa basata su:

a)

il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

c)

l’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito