+Articolo 197 1.

Articolo 197 1.

Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

a) 

i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;

▼M17

b) 

i titoli di debito, emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI o da un’agenzia per il credito all’esportazione in cui:

i) 

l’ECAI o l’agenzia per il credito all’esportazione è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e

ii) 

la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;

c) 

i titoli di debito emessi da enti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:

i) 

l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e

ii) 

la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;

d) 

i titoli di debito emessi da altri soggetti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:

i) 

l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e

ii) 

la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

e) 

i titoli di debito per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine da parte di un’ECAI in cui:

i) 

l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e

ii) 

la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

▼C2

f) 

gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;

▼M17

g) 

oro fisico;

▼M5

h) 

le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264.

▼C2

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito