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+Articolo 197 1. |
Articolo 197 1.Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
a)
i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
b)
i titoli di debito, emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI o da un’agenzia per il credito all’esportazione in cui:
i)
l’ECAI o l’agenzia per il credito all’esportazione è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
c)
i titoli di debito emessi da enti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:
i)
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
d)
i titoli di debito emessi da altri soggetti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:
i)
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
e)
i titoli di debito per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine da parte di un’ECAI in cui:
i)
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
f)
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
g)
oro fisico;
h)
le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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