+Articolo 236 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
---+Articolo 236 bis 1.
---+Articolo 236 bis 2.
---+Articolo 236 bis 3.
---+Articolo 236 bis 4.
---+Articolo 236 bis 5.

Articolo 236 bis Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 236 bis 1.
Per un’esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della LGD e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3 ma senza avvalersi di stime interne della LGD, l’ente determina la parte garantita dell’esposizione come corrispondente all’importo più basso tra il valore dell’esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA), calcolato conformemente all’articolo 235 bis, paragrafo 1. L’ente calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e l’importo della perdita attesa per la parte garantita del valore dell’esposizione utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162.
Articolo 236 bis 2.
Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, determina la LGD conformemente all’articolo 161, paragrafo 1. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell’esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.
Articolo 236 bis 3.
Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, avvalendosi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162.
Articolo 236 bis 4.
Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all’articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell’esposizione corrispondenti a quelli di cui all’articolo 153, paragrafo 5, e all’articolo 158, paragrafo 6.
Articolo 236 bis 5.
Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito