+7. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone all’ente di riesaminare …
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7. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone all’ente di riesaminare …
Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura che impone all’ente di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o di valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni o servizi economici essenziali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. - a) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se richiedere all’ente di riesaminare gli accordi di finanziamento di gruppo esistenti o di valutarne l’assenza se, nel valutare gli accordi di finanziamento di gruppo esistenti, esse giungono alla conclusione che l’erogazione del sostegno o la sua forma (o l’assenza di questo tipo di accordo) nella sostanza rende più difficile per le autorità di risoluzione il raggiungimento degli obiettivi di risoluzione mediante l’applicazione degli strumenti di risoluzione. In particolare, gli accordi dovrebbero essere coerenti con la strategia di risoluzione scelta e tenere conto della ripartizione delle passività che dovrebbero contribuire all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione nel gruppo e della distribuzione delle perdite all’interno del gruppo oggetto della strategia di risoluzione;
- b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre all’ente di redigere accordi scritti sul livello di servizio o accordi di sostegno transitorio e altre misure idonee a garantire la continuità delle funzioni o dei servizi erogati da persone giuridiche appartenenti al gruppo, incluse controllate non regolamentate, e da soggetti terzi. Tale misura può essere applicata nei casi in cui
- - non esistano contratti di servizi scritti,
- - il livello di documentazione dei contratti di servizi sia insufficiente o
- - non sia garantito che tali contratti di servizi non possano essere risolti dalla controparte a motivo di un’azione di risoluzione intrapresa dall’autorità di risoluzione.
- c) Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di tale misura per consentire alle persone giuridiche rilevanti di essere operativamente indipendenti, se necessario, per sostenere una strategia di risoluzione che prevede uno scorporo o una ristrutturazione del gruppo o dell’ente, compreso l’uso di uno strumento di trasferimento (parziale).
- d) In caso di applicazione di tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che gli accordi di finanziamento infragruppo e i contratti di servizi siano accessibili e applicabili in tempi brevi. Se la strategia di risoluzione prevede l’utilizzo di uno strumento di trasferimento (parziale), le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se esigere che gli accordi siano trasferibili alle entità risultanti dalle azioni di risoluzione o di riconoscere gli effetti giuridici dei trasferimenti disposti per legge.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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