+9. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura di imporre obblighi di informativa …
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9. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura di imporre obblighi di informativa …
Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alla misura di imporre obblighi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/59/UE. - a) Le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione gli obblighi di informativa se reputano che tali obblighi consentono loro di applicare in modo più efficace gli strumenti di risoluzione previsti nella strategia di risoluzione, o di elaborare un piano di risoluzione efficace.
- b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di produrre le informazioni utilizzate per informare l’organo di gestione sulla situazione dell’ente (informazioni gestionali), compresi i bilanci d’esercizio e le informazioni sul capitale e sul debito subordinato, che sono disponibili per ogni entità giuridica rilevante ai fini dell’attuazione della strategia di risoluzione, in particolare ove sia prevista una strategia con punto di avvio nell’ambito di un approccio di tipo “ multiple point of entry ” (MPE), e di poter produrre su richiesta informazioni specifiche a livello di entità giuridica per tutte le entità il cui dissesto è rischia di incidere negativamente sulla stabilità finanziaria in qualsiasi giurisdizione.
- c) Se un ente dispone di complessi accordi di servizi operativi infragruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se chiedere le informazioni necessarie a chiarire definitivamente la struttura di tali accordi.
- d) Nell’applicare tale misura, le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che gli enti siano in grado di produrre le informazioni aggiornate richieste in tempo utile nell’ambito della strategia di risoluzione, e i sistemi informatici dell’ente dovrebbero fornire tutti i dati necessari per sviluppare e attuare la strategia di risoluzione, e per sostenere una valutazione credibile prima e durante la risoluzione, comprese le valutazioni previste agli articoli 36 e 74. Gli enti dovrebbero garantire, in particolare, la disponibilità delle informazioni richieste dalle autorità di risoluzione per individuare:
- - le funzioni essenziali,
- - i creditori o le categorie di creditori che hanno maggiori probabilità di assorbire le perdite durante la risoluzione,
- - i creditori di passività di particolare rilevanza per le funzioni essenziali o per l’attuazione della strategia di risoluzione, quali i depositi garantiti e non garantiti di PMI e persone fisiche - ossia visione d’insieme del cliente ( single customer view ), e
- - posizioni, servizi e funzioni essenziali per la gestione dei rischi del gruppo che devono essere mantenuti per garantire la prosecuzione delle funzioni essenziali.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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